L
a mancanza del nesso causale tra infedeltà coniugale e crisi della famiglia
La
Sesta
sezione
civile
della
Corte
Suprema
di
Cassazione,
con
ordinanza
n.
23323
del
5
ottobre
2017,
ha
rigettato
un
ricorso
asserendo
che
in
secondo
grado
era
stato
adeguatamente
valutato
il
rapporto
causale
tra
la
relazione
extraconiugale
del
resistente
e
la
disgregazione
del
matrimonio
poiché
il
ricorrente
si
doleva
proprio
dell’omesso
ed
erroneo
esame
di
elementi
istruttori
rilevanti
ai
fini
della
valutazione
di
tale
nesso.
La
Corte
sul
punto
ha
precisato
che
l’omesso
esame
di
elementi
istruttori
non
integra,
di
per
sé,
il
vizio
di
omesso
esame
di
un
fatto
decisivo,
qualora
il
fatto
storico
rilevante
nella
causa,
sia
stato
comunque
preso
in
considerazione
dall’organo
giudicante,
anche
se
la
sentenza
non
dà
conto
di
tutte
le
risultanze
probatorie.
La
Corte,
rispetto
al
secondo
motivo
di
ricorso,
ha
statuito
che
il
nesso
di
causalità
tra
infedeltà
e
disgregazione
del
matrimonio
vada
escluso
sulla
base
del
fatto
che
la
famiglia
versava
già
in
una
crisi
irrimediabilmente
in
atto,
essendovi
ormai
tra
i
coniugi
“una convivenza meramente formale”.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23323
Cass. civ., Sez. VI-2, 17 ottobre 2017, n. 24410
PROCEDIMENTO CIVILE. Responsabilità aggravata
In
tema
di
procedimento
civile,
la
condanna
al
pagamento
di
una
somma
equitativamente
determinata,
ai
sensi
dell'art.
96,
comma
3,
c.p.c.,
ha
natura
sanzionatoria
ed
officiosa,
sicché
essa
presuppone
la
mala
fede
o
la
colpa
grave
del
processo
ed
è
indipendente
dalla
prova
del
danno
causalmente
derivato
alla
condotta
processuale
dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in part
L
a mancanza del nesso causale tra infedeltà coniugale e crisi della famiglia
La
Sesta
sezione
civile
della
Corte
Suprema
di
Cassazione,
con
ordinanza
n.
23323
del
5
ottobre
2017,
ha
rigettato
un
ricorso
asserendo
che
in
secondo
grado
era
stato
adeguatamente
valutato
il
rapporto
causale
tra
la
relazione
extraconiugale
del
resistente
e
la
disgregazione
del
matrimonio
poiché
il
ricorrente
si
doleva
proprio
dell’omesso
ed
erroneo
esame
di
elementi
istruttori
rilevanti
ai
fini
della
valutazione
di
tale
nesso.
La
Corte
sul
punto
ha
precisato
che
l’omesso
esame
di
elementi
istruttori
non
integra,
di
per
sé,
il
vizio
di
omesso
esame
di
un
fatto
decisivo,
qualora
il
fatto
storico
rilevante
nella
causa,
sia
stato
comunque
preso
in
considerazione
dall’organo
giudicante,
anche
se
la
sentenza
non
dà
conto
di
tutte
le
risultanze
probatorie.
La
Corte,
rispetto
al
secondo
motivo
di
ricorso,
ha
statuito
che
il
nesso
di
causalità
tra
infedeltà
e
disgregazione
del
matrimonio
vada
escluso
sulla
base
del
fatto
che
la
famiglia
versava
già
in
una
crisi
irrimediabilmente
in
atto,
essendovi
ormai
tra
i
coniugi
“una convivenza meramente formale”.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23323
Cass. civ., Sez. VI-2, 17 ottobre 2017, n. 24410
PROCEDIMENTO CIVILE. Responsabilità aggravata
In
tema
di
procedimento
civile,
la
condanna
al
pagamento
di
una
somma
equitativamente
determinata,
ai
sensi
dell'art.
96,
comma
3,
c.p.c.,
ha
natura
sanzionatoria
ed
officiosa,
sicché
essa
presuppone
la
mala
fede
o
la
colpa
grave
del
processo
ed
è
indipendente
dalla
prova
del
danno
causalmente
derivato
alla
condotta
processuale
dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in part
L
a mancanza del nesso causale tra infedeltà coniugale e crisi della famiglia
La
Sesta
sezione
civile
della
Corte
Suprema
di
Cassazione,
con
ordinanza
n.
23323
del
5
ottobre
2017,
ha
rigettato
un
ricorso
asserendo
che
in
secondo
grado
era
stato
adeguatamente
valutato
il
rapporto
causale
tra
la
relazione
extraconiugale
del
resistente
e
la
disgregazione
del
matrimonio
poiché
il
ricorrente
si
doleva
proprio
dell’omesso
ed
erroneo
esame
di
elementi
istruttori
rilevanti
ai
fini
della
valutazione
di
tale
nesso.
La
Corte
sul
punto
ha
precisato
che
l’omesso
esame
di
elementi
istruttori
non
integra,
di
per
sé,
il
vizio
di
omesso
esame
di
un
fatto
decisivo,
qualora
il
fatto
storico
rilevante
nella
causa,
sia
stato
comunque
preso
in
considerazione
dall’organo
giudicante,
anche
se
la
sentenza
non
dà
conto
di
tutte
le
risultanze
probatorie.
La
Corte,
rispetto
al
secondo
motivo
di
ricorso,
ha
statuito
che
il
nesso
di
causalità
tra
infedeltà
e
disgregazione
del
matrimonio
vada
escluso
sulla
base
del
fatto
che
la
famiglia
versava
già
in
una
crisi
irrimediabilmente
in
atto,
essendovi
ormai
tra
i
coniugi
“una convivenza meramente formale”.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23323
Cass. civ., Sez. VI-2, 17 ottobre 2017, n. 24410
PROCEDIMENTO CIVILE. Responsabilità aggravata
In
tema
di
procedimento
civile,
la
condanna
al
pagamento
di
una
somma
equitativamente
determinata,
ai
sensi
dell'art.
96,
comma
3,
c.p.c.,
ha
natura
sanzionatoria
ed
officiosa,
sicché
essa
presuppone
la
mala
fede
o
la
colpa
grave
del
processo
ed
è
indipendente
dalla
prova
del
danno
causalmente
derivato
alla
condotta
processuale
dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in part
L
a mancanza del nesso causale tra infedeltà coniugale e crisi della famiglia
La
Sesta
sezione
civile
della
Corte
Suprema
di
Cassazione,
con
ordinanza
n.
23323
del
5
ottobre
2017,
ha
rigettato
un
ricorso
asserendo
che
in
secondo
grado
era
stato
adeguatamente
valutato
il
rapporto
causale
tra
la
relazione
extraconiugale
del
resistente
e
la
disgregazione
del
matrimonio
poiché
il
ricorrente
si
doleva
proprio
dell’omesso
ed
erroneo
esame
di
elementi
istruttori
rilevanti
ai
fini
della
valutazione
di
tale
nesso.
La
Corte
sul
punto
ha
precisato
che
l’omesso
esame
di
elementi
istruttori
non
integra,
di
per
sé,
il
vizio
di
omesso
esame
di
un
fatto
decisivo,
qualora
il
fatto
storico
rilevante
nella
causa,
sia
stato
comunque
preso
in
considerazione
dall’organo
giudicante,
anche
se
la
sentenza
non
dà
conto
di
tutte
le
risultanze
probatorie.
La
Corte,
rispetto
al
secondo
motivo
di
ricorso,
ha
statuito
che
il
nesso
di
causalità
tra
infedeltà
e
disgregazione
del
matrimonio
vada
escluso
sulla
base
del
fatto
che
la
famiglia
versava
già
in
una
crisi
irrimediabilmente
in
atto,
essendovi
ormai
tra
i
coniugi
“una convivenza meramente formale”.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 5 ottobre 2017, n. 23323
Cass. civ., Sez. VI-2, 17 ottobre 2017, n. 24410
PROCEDIMENTO CIVILE. Responsabilità aggravata
In
tema
di
procedimento
civile,
la
condanna
al
pagamento
di
una
somma
equitativamente
determinata,
ai
sensi
dell'art.
96,
comma
3,
c.p.c.,
ha
natura
sanzionatoria
ed
officiosa,
sicché
essa
presuppone
la
mala
fede
o
la
colpa
grave
del
processo
ed
è
indipendente
dalla
prova
del
danno
causalmente
derivato
alla
condotta
processuale
dell'avversario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in part
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